Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra le indennita' di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1972, n. 483

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La L. 8 agosto 1972, n. 483 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: (...)l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727."

Testo vigente dal 10 settembre 1972

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Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1972

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1960 al 10 settembre 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1972, n. 483

    La L. 8 agosto 1972, n. 483 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: (...)l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727~art8 · fonte del testo