Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra le indennita' di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1972, n. 483
1La L. 8 agosto 1972, n. 483 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: (...)l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727."
Testo vigente dal 10 settembre 1972
