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L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi dovuta anche ai titolari di trattamento ordinario, sia normale che privilegiato, liquidato in sostituzione della pensione di guerra o con questa cumulabile, nonche' ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 57 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa agli ufficiali della Guardia di finanza con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, dall'articolo 30 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa ai sottufficiali della Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 50 della legge 1 giugno 1961, n. 512, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1961, n. 1168, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, dagli articoli 29 e 96 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Testo in vigore dal 8 giugno 1965 al 1 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;583~art1 · fonte del testo