Al sottufficiale in servizio permanente o continuativo che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza spettantegli, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso. Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo non abbia raggiunto nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura. Intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile annientati di sei anni. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 468/1997

    Parametro
    30 dicembre 1997

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 8, del d.lgs. lgt. 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), nonché dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 (Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia), dell'a…

    Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 126 Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

    Leggi la pronuncia

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art29 · fonte su Normattiva