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L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 8 giugno 1965 al 1 marzo 1968
