Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l.18 marzo 1968, n. 249.
Abrogato dal 1 marzo 1968
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Provvedimento abrogato dalla l.18 marzo 1968, n. 249.
Abrogato dal 1 marzo 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1965 al 1 marzo 1968. 40 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L.18 MARZO 1968, N. 249
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-26;583~art2 · fonte del testo