Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1959 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte.
tolto: All'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e' aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate dalla Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le Opere marittime".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-19;551~artunico · fonte del testo