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All'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e' aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate dalla Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le Opere marittime".
Testo in vigore dal 3 agosto 1959 al 22 dicembre 2008
