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Il comma settimo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono conferibili nella proporzione precisata sia agli impiegati del comma primo, sia agli impiegati del comma sesto, fermo peraltro che gl'impiegati del comma primo concorrono alla promozione col beneficio dell'anzianita' computabile ai soli fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mentre gli impiegati di cui al comma sesto possono far valere la propria anzianita' speciale anche ai fini della legge 1 dicembre 1949, n. 868. Ai fini previsti dal comma precedente, non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianita' di ruolo ordinario e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianita' speciale attribuita a norma dei commi primo e sesto della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Testo in vigore dal 21 aprile 1953 al 16 dicembre 2010
