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La seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro per i trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, puo', ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima, effettuare spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1202~art1 · fonte del testo