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Il personale, che per effetto dell'applicazione della legge citata nell'articolo precedente e di altri provvedimenti legislativi promulgati entro il 1 maggio 1958 risulta in soprannumero rispetto alle piante organiche determinate dal Ministro per i trasporti sulla base della presente legge, viene riassorbito in misura di un sesto dei posti annualmente vacanti.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
