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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che, in seguito all'emanazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo, non ha potuto conferire in via ordinaria le promozioni a qualifiche comunque impegnate dai provvedimenti suddetti, e' autorizzata a conferire le promozioni medesime con effetto retroattivo per tutte le decorrenze superate.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1202~art3 · fonte del testo