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L'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.), istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 1166, e' soppresso. I beni, le passivita', i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66. Il personale dipendente dall'Ente per le bonifiche albanesi e' licenziato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale predetto ha diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso ed altre indennita' determinabili alla stregua delle norme legislative o contrattuali, a meno che non sia assunto al servizio dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art10 · fonte del testo