I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.

Testo vigente dal 13 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-22;232~art1 · fonte su Normattiva