Art. 6 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte I))
Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e ausiliario, nonche' quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262, con decorrenza 1 ottobre 1970, fatto salvo, per il personale di segreteria e ausiliario, quanto previsto dal successivo articolo 12.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
