Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, gia' svolto in passato o da svolgere ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o similmente per mandato politico presso Assemblee regionali nei casi in cui le leggi regionali prevedano il collocamento in congedo straordinario dei dipendenti della pubblica. Amministrazione, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio.

Testo vigente dal 1 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-13;445~art2 · fonte del testo