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Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno intero. Nello stesso primo comma dell'articolo 6 della citata legge le parole "escluso quello corrispondente alla ferma di leva" sono sostituite dalle seguenti: "escluso, per tutte e tre le forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica".
Testo in vigore dal 23 maggio 1970 al 9 ottobre 2010
