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Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'articolo 6, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 371, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e, comunque, non oltre il raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento in congedo assoluto. Se gia' collocati in congedo, gli ufficiali stessi sono richiamati in servizio, previo versamento all'erario del premio di ferma eventualmente riscosso, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 371. Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge quali trattenuti o richiamati con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Testo in vigore dal 23 maggio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-11;289~art2 · fonte su Normattiva