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Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dello Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'immissione nel "Ruolo speciale unico" delle Armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio e che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in piu' riprese, almeno quindici anni di servizio effettivo ed alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, tabella 1, e successive modificazioni. Se gia' collocati in congedo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali predetti sono richiamati in servizio. La domanda di trattenimento in servizio dovra' essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 23 maggio 1970 al 9 ottobre 2010
