Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1970 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del "Ruolo speciale unico" delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Ministro per la difesa ha facolta' di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo stesso. Il concorso straordinario e' riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi in servizio od in congedo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, anche in piu' riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. Per lo svolgimento del concorso straordinario si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. I vincitori del concorso di cui ai precedenti commi sono nominati sottotenenti in servizio permanente con la decorrenza prevista nell'articolo 7, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Testo in vigore dal 23 maggio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-11;289~art4 · fonte su Normattiva