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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondente per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 maggio 1970 al 9 ottobre 2010
