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Ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali occupano alloggi di servizio, alla cessazione del servizio, viene attribuito, a parita' di titoli con gli altri concorrenti, un diritto di priorita' nell'assegnazione di alloggi economici e popolari costruiti, coi concorsi o dello Stato, dai diversi Enti operanti nel settore dell'edilizia sovvenzionata.
Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
