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Le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applicano anche agli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria prima del 1950, con i proventi delle imposte addizionali istituite in seguito al terremoto del 1908.
Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
