Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, viene abrogato e sostituito dal seguente: "E' istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalita' della presente legge".

Testo vigente dal 2 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-13;187~art8 · fonte del testo