Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza, delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi e' demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso. Contro la decisione dell'Ente, l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 2 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-13;187~art1 · fonte del testo