Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e per quelle sostenute dall'Ente nazionale serico nel disimpegno dei compiti affidatigli dal decreto stesso e relativo regolamento nonche' dalla presente legge, sara' operata sui contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 del citato provvedimento legislativo, una ritenuta di lire 1 per ogni 100 lire di contributo versate. Le erogazioni sul fondo costituito dall'Ente nazionale serico con la ritenuta suddetta dovranno essere trimestralmente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale competono altresi', d'intesa con il Ministero del tesoro, le determinazioni sulla destinazione dell'eventuale avanzo finale del fondo stesso.

Testo vigente dal 2 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-13;187~art12 · fonte del testo