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Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le modalita' per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.

Testo in vigore dal 11 agosto 1962 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1116~art2 · fonte del testo