Provvedimento abrogato dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1962 al 1 gennaio 2006. 151 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonche' per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti. Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-11-01;1140~art1 · fonte del testo