Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1967 al 16 dicembre 2010. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I provveditori agli studi, in conformita' alle norme di attuazione della presente legge, rilasciano attestati comprovanti la qualita' e la durata del servizio prestato alle dipendenze degli Enti delegati desumendola da regolari atti esistenti presso gli uffici dipendenti. Qualora non risultino atti originali in quanto essi sono andati distrutti o perduti per causa di guerra si puo' desumere la qualita' del servizio prestato dall'insegnante da documenti scolastici o da tracce di rapporti informativi compilati dai dirigenti degli Enti delegati o da attestazioni rilasciate anche a posteriori dagli stessi sulla natura dei servizi prestati, o da atto di notorieta' rilasciato dalla pretura e sottoscritto come testimoni da funzionari amministrativi o scolastici del Ministero della pubblica istruzione o da dirigenti scolastici anche se in quiescenza a suo tempo comandati presso gli Enti delegati ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-06-11;441~art2 · fonte del testo