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I provveditori agli studi, in conformita' alle norme di attuazione della presente legge, rilasciano attestati comprovanti la qualita' e la durata del servizio prestato alle dipendenze degli Enti delegati desumendola da regolari atti esistenti presso gli uffici dipendenti. Qualora non risultino atti originali in quanto essi sono andati distrutti o perduti per causa di guerra si puo' desumere la qualita' del servizio prestato dall'insegnante da documenti scolastici o da tracce di rapporti informativi compilati dai dirigenti degli Enti delegati o da attestazioni rilasciate anche a posteriori dagli stessi sulla natura dei servizi prestati, o da atto di notorieta' rilasciato dalla pretura e sottoscritto come testimoni da funzionari amministrativi o scolastici del Ministero della pubblica istruzione o da dirigenti scolastici anche se in quiescenza a suo tempo comandati presso gli Enti delegati ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.
Testo in vigore dal 23 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
