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L'art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dagli impiegati contemplati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma dello stesso articolo, sono riferite alla posizione ed al trattamento ad essi spettanti, per effetto di disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, anche se nei loro confronti non abbiano trovato completa applicazione. L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli, aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, e' effettuato nei confronti degli impiegati indicati al precedente comma, che abbiano presentato nei termini stabiliti la domanda prevista all'art. 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che la confermino con istanza, scritta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Amministrazione presso la quale prestino effettivamente servizio. La mancata presentazione di detta istanza e' motivo di decadenza. A detti impiegati, che siano provvisti di fondi di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le disposizioni dell'art. 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
