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Il personale di cui al precedente art. 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che rinunci all'inquadramento in detti ruoli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, rimane in servizio nella posizione di ruolo aggiunto, conseguita presso la Direzione generale dell'alimentazione o altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dello stesso precedente articolo 1. Il personale di cui al precedente art. 1, non appartenente alle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che non consegua l'inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento, viene inquadrato in una delle categorie previste dalla citata tabella, in base al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nelle categorie III e IV si prescinde dal titolo di studio. Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma, che sia provvisto di fondo di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento in una delle categorie indicate nella citata tabella, le disposizioni del primo comma dell'art. 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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