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Il personale di cui all'art. 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicato nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, fruisce di stipendio superiore a quello inerente alla posizione di inquadramento, conserva la differenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nelle successive progressioni di carriera, anche se semplicemente economica.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-08;1247~art4 · fonte del testo