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Agli impiegati inquadrati nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 1 luglio 1956, rivestivano qualifiche di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, equiparate o gerarchicamente corrispondenti al grado VIII di gruppo A, IX di gruppo 8 o XI di gruppo C del cessato ordinamento, si applicano le norme contenute negli articoli 368, 370 e 371 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
