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L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale. Per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1961 al 22 dicembre 2008
