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Per i mutui di cui all'articolo precedente, la garanzia dello Stato, nei casi previsti dalla legge, viene concessa con decreto del Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;174~art2 · fonte del testo