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In base al decreto di cui all'articolo 1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Cassa depositi e prestiti puo' disporre, contestualmente al provvedimento di concessione del mutuo, la somministrazione fino ai due terzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione, puo' deliberare e concedere i mutui di cui al comma precedente, purche' il loro importo autorizzato non superiore lire 30.000.000. I provvedimenti cosi' adottati saranno comunicati al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla emissione di essi. Con la domanda di somministrazione, i Comuni e le Province interessati possono chiedere che la tassa di concessione governativa, dovuta sul provvedimento di concessione del mutuo, sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti alla competente Amministrazione finanziaria.

Testo in vigore dal 6 aprile 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;174~art3 · fonte del testo