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Nei casi previsti dall'articolo 3, e' fatto obbligo agli enti mutuatari, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo, di costituire la prescritta garanzia e di promuoverne la concessione da parte dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

Testo in vigore dal 6 aprile 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;174~art4 · fonte del testo