Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020. Leggi il testo vigente →

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorita' di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina col decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonche' le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilita'. ((L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.))

Testo in vigore dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-17;400~art5 · fonte su Normattiva