Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →
Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sara' versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvedera' con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 19 dicembre 2012
