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Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari e' dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125. Per i componenti che non siano impiegati dello Stato la misura del gettone di presenza e' quella stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Agli stessi e' dovuta, quando ne sia il caso, l'indennita' spettante agli impiegati dello Stato di grado 6°. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio aventi relazione alle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art12 · fonte del testo