Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione prevista dall'art. 1 della presente legge, prima di emettere il proprio parere deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti. Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato. In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario ha diritto alla indennita' per i miglioramenti eseguiti, purche' sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione della indennita' provvede la stessa Commissione entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art8 · fonte del testo