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Ai fini del finanziamento della parte di spese di ammodernamento non coperta dal contributo dello Stato, le quote di sovvenzione da mettere a disposizione del concessionario in applicazione dell'art. 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237, potranno essere liquidate e vincolate in corso di esecuzione dei lavori e delle provviste per importi proporzionali agli stati di avanzamento, dalla cui data avranno decorrenza, redatti dall'Ufficio di vigilanza agli effetti della liquidazione del contributo accordato. Per i lavori e le provviste eseguiti alla data di pubblicazione della presente legge le quote di sovvenzione liquidabili avranno decorrenza dalla data di redazione di appositi stati di avanzamento riassuntivi della situazione di detti lavori e provviste eseguiti.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
