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in casi particolari nei quali, o per la complessita' dei programmi di ammodernamento approvati o per situazioni comunque non riferibili al comportamento del concessionario, non sia possibile rispettare il termine di tempo stabilito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1958, n. 237, proroghe potranno essere accordate dal Ministro per i trasporti per durate superiori al periodo di un anno previsto dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
