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L'articolo 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente: "3) Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, numero 1215 e 30 giugno 1959, n. 477".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

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