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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprieta', secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle necessita' delle Aziende stesse. La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione e' fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008
