[1]L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e' sostituito dal seguente:
[2]Nei dieci anni dalla costituzione delle societa' di cui all'articolo 1, almeno il 20 per cento degli utili da queste percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale".
Testo vigente dal 18 settembre 1962
