Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e' sostituito dal seguente: "Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in societa' ai sensi dell'articolo 6, nonche' per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verra' corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-01 al 1969-70".

Testo vigente dal 18 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1358~art2 · fonte del testo