Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e' sostituito dai seguenti: "Tale somma sara' utilizzata ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e potra' essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente. Per quanto riguarda le societa' di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale. Nelle societa' miste, qualora, gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente".

Testo vigente dal 18 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1358~art3 · fonte del testo