Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1961 al 9 ottobre 2010. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o piu' anni di servizio effettivo, anche se espletato in piu' riprese, utile in virtu' delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, e' concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-27;550~art4 · fonte del testo