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A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o piu' anni di servizio effettivo, anche se espletato in piu' riprese, utile in virtu' delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, e' concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;550~art4 · fonte del testo